Contrattazione bonus docenti – Comunicato unitario
Le scriventi Organizzazioni Sindacali, ricevuto numerose convocazioni per incontri in merito al bonus premiale docenti, incontri convocati sotto le forme più disparate (informativa preventiva, criteri di attribuzione, …) fanno presente che riconoscono solo quanto previsto dall’articolo 22 del CCNL 2016-2018 che ha introdotto una novità in merito al bonus premiale ai docenti meritevoli, facendolo rientrare nell’alveo della contrattazione.
Il succitato articolo 22 (comma 4 – lettera c4) prevede che sono oggetto di contrattazione a livello di istituzione scolastica:
- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015.
In merito esistono due documenti che alleghiamo alla presente:
- Intesa 25 giugno 2018 tra MIUR, rappresentato dal Capo del Gabinetto del Ministro, e OO.SS;
- Nota ARAN n° 0013929 del 7 luglio 2018.
L’intesa fra le parti recita:
“CCNL con effetto immediato affida alla contrattazione integrativa di istituto l’individuazione dei criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli di cui all’art. 1, co. 127 della richiamata L. n. 107/2015”
La nota ARAN, interpretazione di una parte inizia riconoscendo che la Corte dei Conti ha ribadito la contrattabilità sia del FIS che del Bonus docenti:
“In merito la Corte dei Conti, nel rapporto di certificazione del CCNL in esame, ha precisato che “nell’ambito delle materie oggetto di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica ed educativa si rinvengono, accanto ai criteri per la ripartizione del Fondo d’Istituto (FIS) e dei compensi accessori ai sensi dell’art. 45, comma l del d. lgs. n. 165 del 2001, anche i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, commi 126-128 della legge n. 107 del 2015 (art.22, comma 4, lettera c4).”
Poi ricorda la validità della legge 107/2015:
“Anche in tal caso i criteri demandati alla contrattazione integrativa si contrappongono alla specifica disciplina dettata dalla legge n. 107 del 2015 che, all’art. 1, comma 127, demanda l ‘individuazione dei criteri di determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del merito”,
dimenticando l’accordo del 30 novembre 2015 tra Governo e i sindacati CGIL, CISL UIL
“Il Governo, nell’esercizio della delega di cui all’articolo 17 della legge 124 del 2015, si impegna alla definizione di un intervento legislativo volto a promuovere il riequilibrio, a favore della contrattazione, del rapporto tra le fonti che disciplinano il rapporto di lavoro per i dipendenti di tutti i settori, aree e comparti di contrattazione, per una ripartizione efficace ed equa delle materie di competenza e degli ambiti di azione della legge e del contratto. A tal fine il Governo si impegna a rivedere gli ambiti di competenza, rispettivamente, della legge e della contrattazione, privilegiando la fonte contrattuale quale luogo naturale per la disciplina del rapporto di lavoro, dei diritti e delle garanzie dei lavoratori, nonché degli aspetti organizzativi a questi direttamente pertinenti.”
Anche rispetto alla decorrenza della validità del contratto l’Aran interviene:
“Per quanto attiene alla decorrenza, invece, occorre rilevare che, come detto, le risorse di cui al citato comma 126 sono confluite nel Fondo di cui all’art. 40 del CCNL 19 aprile 2018 a decorrere dal dall’anno scolastico 2018-2019 mentre, di norma, la contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 6 del CCNL 29-11-2007- nonché dell’art. 22 del CCNL del 19 aprile 2018- dovrebbe aver luogo all’inizio dell’anno scolastico. Pertanto, questa Agenzia ritiene che per l’anno scolastico 20 l 7-2018 resti ferma la precedente disciplina”
L’Aran dimentica che ha sottoscritto il CCNL con i Sindacati in cui (art. 2 co. 2) “gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione” e (art. 2 co. 3) “Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni destinatarie entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.”
Dimentica che il dimezzamento del fondo per l’attribuzione del bonus è stato fatto proprio sui fondi per il riconoscimento del bonus 2017-2018.
Non può, dunque, accadere che il dimezzamento valga dal 2017-18 e la contrattabilità dall’anno successivo: tempus regit actum.
Come più volte abbiamo sostenuto, la contrattazione, il condividere criteri rafforza e semplifica il ruolo del Dirigente Scolastico, non lo mortifica, e crea un ambiente di condivisione che migliora il funzionamento dell’Istituzione scolastica.
Le Segreterie Provinciali di Benevento
FLC CGIL | CISL Scuola | UIL Scuola |
Enrico Macrì | Patrizia D’Onofrio | Amleto De Nigris |
Leggi qui:
Convocazione contrattazione bonus docenti – Comunicato completo
intesa-sindacati-miur-su-bonus-docenti-del-25-giugno-2018
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