ABOLIZIONE NUMERO MINIMO DI ALUNNI PER CLASSE NEI COMUNI E NELLE PICCOLE ISOLE. L’INTERVENTO DI GAROFANI (UIL SCUOLA RUA) ALLA CAMERA
Roberto Garofani della Uil Scuola Rua è intervenuto in merito all’Abolizione numero minimo di alunni per classe nei comuni e nelle piccole isole. Di seguito il testo del suo intervento.
Camera dei Deputati
VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione Audizione su proposta di legge C. 678 Amorese
Memoria Uil Scuola Rua
Onorevole Presidente, Onorevoli Deputati,
La lettura della proposta di legge, tesa a modificare quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante “norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, in relazione al numero di alunni per la costituzione delle classi, mediante l’abolizione del limite numerico minimo di alunni per la formazione delle classi nelle scuole primarie e secondarie dei comuni montani, delle piccole isole e delle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, incontra il favore della Federazione Uil Scuola Rua.
Corre l’obbligo, in premessa, esprimere alcune valutazioni, auspicando che possano rappresentare un contributo per un effettivo miglioramento delle condizioni generali che determinano numericamente la costituzione delle classi.
Come noto, il numero di alunni per classe è un elemento fondamentale per dare risposte in termini di efficacia all’insegnamento nel suo complesso. Una questione che sta a cuore alla nostra organizzazione sindacale che da anni chiede che sia rivisto il parametro numerico relativo alla loro costituzione.
Le ragioni sono molteplici ma in particolare intendiamo soffermarci su due di esse:
1) quella dell’efficacia di un insegnamento che possa determinarsi in tutte le fasi dell’attività educativa, soprattutto considerando l’elemento della valutazione che è parte essenziale del processo didattico senza la quale diventa, per un insegnate, impossibile calibrare la propria azione educativa, che di fronte ad un alto numero di discenti è inevitabilmente limitata;
2) quella della lungimiranza di fronte ad un’inevitabile riduzione di discenti dovuta alla denatalità che investirà le istituzioni scolastiche nei prossimi 8/10 anni;
Alla luce di tali fattori la proposta di legge, i cui contenuti erano già stati posti nella precedente legislatura, ma senza esiti, auspichiamo che assuma, pur rispondendo ad esigenze specifiche, un punto di partenza teso ad affrontare la riduzione del numero di alunni per classe nel contesto generale. Un passaggio che riteniamo essenziale per ridare vigore ai processi educativo-didattici che sono sempre stati motivo di orgoglio del nostro sistema di istruzione grazie ad un corpo insegnante valido che, per inciso, meriterebbe maggiori riconoscimenti.
Nel merito della proposta di legge un aspetto molto significativo è rappresentato dall’eliminazione dei minimi e dei massimi numerici di fronte ai disagi a cui la stessa proposta di legge intende dare risposta. Un fatto che consideriamo importante e nel quale si ravvisa la dovuta sensibilità di fronte a delle condizioni che non possono essere parametrizzate attraverso semplici misure numeriche, ma che al contrario vanno considerate rispetto alle specificità proprie di ogni territorio in cui è inserita l’istituzione scolastica.
Un altro punto di partenza contenuto in premessa nella proposta di legge, che giudichiamo positivo, è “conoscere per deliberare” che è il motore di ogni azione per la costituzione di una buona legge.
Al contempo noi non crediamo che la disciplina del numero di alunni per classe che è oggi stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, adottato, in sede attuativa, sulla base dell’autorizzazione disposta, a suo tempo, dall’art. 64, comma 4, del D.L. 112/2008, sia più attuale, soprattutto perché, a nostro avviso, istituita non tanto sulla scorta del “conoscere per deliberare”, ma, come ben evidenziato, per una mera esigenza di razionalizzazione tesa al risparmio.
Le deroghe inoltre previste nello stesso DPR al numero di alunni per classe, fatta eccezione per la presenza di alunni disabili con art. 3 comma 3 della legge 104/92, di fatto non trovano applicazione in quanto gli Ambiti Territoriali intervengono, nell’elaborazione degli organici, e parametrizzano per consuetudine in relazione al numero massimo per classe e quasi mai scendendo rispetto ad esso.
Un’ultima considerazione. Come è noto, gli organici, in termini di diritto, sono costituiti su base numerica e successivamente istituite cattedre in organico di fatto. Uno dei nodi strutturali è rappresentato da tale “dualismo” che non si potrà mai superare fino a quando il presupposto sia quello di guardare all’istruzione come un’istituzione da poter inserire nelle use logiche per cui “non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
A nostro avviso fino a quando l’istruzione in Italia non viene assunta precipuamente come uno dei volani fondamentali nelle agende politiche dei governi, avendo il forte coraggio di promuovere la sua uscita dai vincoli di bilancio, avremo a che fare con interventi, pur se meritevoli e a cui va il nostro plauso e sostegno come la proposta di legge in discussione, che non aggrediscono in modo decisivo i nodi strutturali per un’istruzione proiettata in modo efficace e risolutivo al futuro.
Affrontare in modo definitivo il tema della riduzione degli alunni nelle classi sarebbe un grande servizio che faremmo alle nuove generazioni di questo Paese.
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